14 feb 2015
Continue chiamate anche in caso di chiamata rifiutata. Grazie per i vostri commenti mi hanno aiutato davvero. alla prossima rispondo e mi diverto un pò. Da stroncare con tono secco, senza insulti, citando articolo 660 codice penale. Provato già due volte: effetto bomba. Puff... spariti :-) Ovviamente non si ottiene nulla, se non di essere lasciati (momentaneamente) in pace.
Fonte: www.altalex.com.
Sul disturbo e le molestie “col mezzo del telefono”
Cassazione penale , sez. I, sentenza 30.05.2007 n° 21273
La pronuncia 21273/2007 della Suprema Corte fornisce l'occasione per uno spunto di riflessione su un tema alquanto importante: quello delle molestie arrecate “col mezzo del telefono”.
Già in altre pronunce era emerso l'orientamento di questa Corte.
Il comportamento di chi si limita ad importunare ed a molestare le persone, col telefono o altro mezzo simile o, ancora, per strada, in Italia viene punito, seppur in maniera blanda, dall'art. 660 del Codice Penale.